Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: ammissibilità della presentazione di domande tardive di partecipazione.

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Data di riferimento: 
01/02/2021

Tribunale Ordinario di Mantova, Sez. II, 01 febbraio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Mauro Bernardi.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni - Creditori e titolari di diritti - Presentazione di domande tardive di partecipazione – Ammissibilità – Fondamento.

Con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni si deve ritenere che risultino ammissibili le domande tardive di partecipazione, come presentate dai creditori e dai titolari di diritti reali e personali oltre il termine stabilito dal liquidatore ai sensi dell'art 14 sexies, lettera b) della L. 3/2012; ciò, sia in quanto quel termine non è fissato dalla legge ma deciso appunto, discrezionalmente, dal liquidatore senza che sia qualificato come perentorio, sia perché nel sistema delle esecuzioni coattive è prevista, sia pure con diversi effetti, la possibilità di presentare tardivamente domande di partecipazione alla distribuzione del ricavato (si vedano gli artt. 101 e 209 L.F. in materia concorsuale, nonché l'art. 499 c.p.c. nella espropriazione individuale). Va al riguardo osservato che, come sottolineato dal Tribunale, la possibilità di presentare domande tardive nelle procedure di sovraindebitamento è stata prevista nel decreto correttivo del codice della crisi di impresa e, precisamente, nell'art. 29 del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Mantova.pdf

 

[cfr. in questa rivista in senso conforme: Tribunale di Udine, 7 luglio 2020 https://www.unijuris.it/node/5374].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: