Corte di Cassazione (3054/2021) – Amministrazione straordinaria: il termine per proporre impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo reso con riferimento alle domande tardive di insinuazione decorre dalla sua comunicazione.

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Data di riferimento: 
09/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 09 febbraio 2021, n. 3054 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Stato passivo - Domande di insinuazione tardiva - Decreto di esecutività – Provvedimento unico e tipico - Termine per l'impugnazione – Decorrenza dalla sua comunicazione – Fondamento.

In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25419.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8869 https://www.unijuris.it/node/3391; Cassazione civile, Sez. VI, 10 Maggio 2018, n. 11366 https://www.unijuris.it/node/4212; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1179 https://www.unijuris.it/node/4117 e Cassazione civile, Sez. I, 01 Giugno 2017, n. 13886 https://www.unijuris.it/node/3514].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: