Corte di Cassazione (9136/2020) – Fallimento: problematiche relative all’eccezione revocatoria sollevata dal curatore in sede di accertamento del passivo.

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Data di riferimento: 
09/05/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2020, n. 9136 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Roberto   Amatore.

Fallimento – Accertamento del passivo – Curatore – Eccezione revocatoria – Prescrizione della relativa azione – Decorrenza dei termini di decadenza di cui all’art. 69 bis, primo comma, L.F.- Irrilevanza - Differenza ontologica tra prescrizione e decadenza - Irrilevanza.

Fallimento – Accertamento del passivo – Curatore – Eccezione revocatoria – Contestazione concernente il solo privilegio ipotecario – Ammissione del relativo credito in via chirografaria - Conseguenza necessaria.

La L. Fall., art. 95, comma 1, allorquando si riferisce all’eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore fallimentare e alla relativa prescrizione dell’azione, richiama il doppio termine di cui alla L. Fall., art. 69 bis, comma 1, nonostante l’espresso richiamo nella rubrica della norma da ultimo citata al termine decadenziale dall’azione (Principio di diritto) [Ne consegue, ad avviso della Corte, che non possono ritenersi condivisibili le osservazioni che potrebbero, come avvenuto nel caso specifico, sollevarsi circa una ontologica differenza tra i termini "decadenziali", disciplinati dalla L. Fall., art. 69 bis, ed il termine di prescrizione ordinaria dell’azione revocatoria, per come richiamati dalla L. Fall., art. 95, comma 1, in relazione al regime di eccezioni sollevabili dal curatore fallimentare, in sede di redazione del progetto di stato passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’eccezione revocatoria sollevata dal curatore in sede di accertamento del passivo nei confronti di un’operazione, posta in essere tra la società poi fallita e la banca istante l’ammissione al passivo del saldo del conto corrente, volta a trasformare un credito chirografario in credito privilegiato, si deve ritenere che riguardi solo il contestato privilegio ipotecario e non anche l’ammissione al passivo in via chirografaria di quello stesso credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23669#gsc.tab=0

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