Tribunale di Vibo Valentia – Possibilità che il piano per la risoluzione di una crisi da sovraindebitamento venga presentato congiuntamente da due coniugi. Necessità perché venga omologato della sussistenza del requisito della meritevolezza.

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Data di riferimento: 
30/10/2019

Tribunale di Vibo Valentia,  30 ottobre 2019.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Presentazione contestuale da parte di due coniugi  - Indebitamento motivato da necessità di ordine familiare - Ammissibilità.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Debitore - Ricorso a distanza ravvicinata a plurimi finanziamenti - Assolvimento delle obbligazioni assunte - Consapevolezza della propria incapacità -  Carenza del requisito della meritevolezza - Non omologabilità.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Debitore - Ricorso a distanza ravvicinata a più finanziamenti -  Finalità di estinguere via via le esposizioni precedenti - Esclusione -  Diversa finalità - Indebitamento complessivo -  Reddito mensile - Assorbimento per più di un terzo -  Non omologabilità.

Deve ritenersi ammissibile e legittima la presentazione congiunta di un piano del consumatore da parte di due coniugi, non solo in relazione ad un credito che coinvolge direttamente entrambi (ovvero un mutuo per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare) ma anche a finanziamenti  facenti capo agli stessi separatamente, laddove tutte le linee di credito siano state attivate per fronteggiare debiti e necessità dell'intero nucleo familiare, composto oltre che dagli stessi da due  loro figlie, specie laddove  il piano di risoluzione della crisi contempli anche una seconda proposta che rispetti il requisito della specifica individuazione, da un lato, dei debiti facenti capo all'uno o all'altro soggetto, e dall'altro, delle masse facenti capo ai due debitori istanti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Laddove il soggetto sovraidebitato abbia fatto a distanza ravvicinata ricorso a plurimi finanziamenti, impegnandisi ad un restituzione rateale dei debiti sproprorzionata rispetto non solo alle sue entrate mensili da lavoro dipendente ma anche alle sue ulteriori capacità patrimoniali, deve ritenersi sussistente, se si possa ragionevolmente ritenere che  fosse consapevole della propria incapacità di assolvere a tutte le obbligazioni assunte, la fattispecie di cui all'art. 12 bis, comma 3, della L. 3/2012, ragion per cui  non può essergli riconosciuto il presupposto della "meritevolezza" che la legge sul sovraindebitamento richiede come requisito soggettivo d'accesso alle varie procedure di composizione della crisi [nello specifico, per tale ragione, il tribunale ha concluso per un atteggiamento gravemente negligente dei due coniugi istanti per l'ammissione al piano del consumatore, ciò anche in quanto dalla ricostruzione della loro vita economica era emerso che si doveva escludere che la tempistica serrata delle richieste di finanziamenti da parte degli stessi potesse considerarsi indirizzata ad estinguere via via le esposizioni precedenti]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anziché estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso per altri fini ad nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23170

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 04 gennaio 2017 https://www.unijuris.it/node/3128]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: