Tribunale di Benevento – L'inadempimento delle obbligazioni come lamentato dai creditori istanti non costituisce un motivo necessario o sufficiente per ritenere che il debitore versi in stato di insolvenza.

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Data di riferimento: 
18/12/2019

Tribunale di Benevento, Sez. II civ. - Ufficio preposto ai fallimenti, 18 dicembre 2019 - Pres. Rel. Michele Monteleone - Giud. Maria Letizia D'Orsi e Serena Berruti.

Istanza di fallimento - Debitore - Obbligazioni lamentate dai ricorrenti - Inadempimento -   Stato di insolvenza - Ragione non sufficiente per considerarlo sussistente - Obbligazioni in generale - Incapacità non meramente temporanea a soddisfarle regolarmente - Venir meno delle condizioni di liquidità e credito - Presupposto necessario.

Istanza di fallimento non pretestuosa -  Stato d'insolvenza del debitore - Carenza desunta d ragioni di fatto e di diritto non certe - Rigetto del ricorso - Condanna alle spese del creditore soccombente - Conseguenza non necessaria - Possibile compensazione.

L'inadempimento delle obbligazioni, come lamentato da alcuni ricorrenti in sede di istanza di fallimento del loro debitore rappresenta solo un sintomo dello stato d'insolvenza, ma non ne rappresenta un elemento necessario, né sufficiente, stante che l'insolvenza, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 115/2001), consiste in una "situazione strutturale e non transitoria di incapacità di soddisfare regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito" ; potrebbe infatti succedere che un imprenditore in stato di insolvenza soddisfi le proprie obbligazioni con mezzi anormali, ad esempio cedendo i propri beni invece che effettuando in denaro i dovuti pagamenti, e che, viceversa, non versi in uno stato si insolvenza, laddove  li contesti nell'an e nel quantum e per questo si rifiuti di effettuarli o laddove non sia in grado solo transitoriamente di eseguirli e possa prospettivamente valutarsi che quella situazione sia superabile, ad esempio con la riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso vanti nei confronti di terzi, in particolare nei confronti della P.A.: crediti  di cui quell'imprenditore possa fornite la prova e sufficienti a soddisfare in tempi brevi quelli azionati nei suoi confronti. Si può, pertanto, giungere a dichiarare il fallimento di un imprenditore la cui insolvenza non è ancora attuale in quanto in modo anomalo riesce comunque ad onorare le sue presenti obbligazioni, ma che verrà a manifestarsi con certezza in un arco temporale comunque ristretto (c.d. insolvenza prospettica), ed, al contrario, ad escludere l'insolvenza dell'imprenditore che si trovi in uno stato di difficoltà solo temporanea, quando emerga che detto stato è superabile attraverso la ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa. Sul piano finalistico, tale  seconda diversa soluzione realizza infatti il miglior bilanciamento degli interessi in gioco in quanto permette all'impresa nei cui confronti é stata proposta istanza di fallimento di continuare ad operare sul mercato e,  nel contempo, consente ai creditori di essere soddisfatti in maniera fisiologica e presumibilmente più rapida di quanto avverrebbe attraverso la partecipazione ad una procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Stante che il  ricorso per la dichiarazione di fallimento resta pur sempre uno strumento liberamente esperibile a tutela del diritto di credito, non può trovare ingresso, anche in caso di rigetto dello stesso per carenza dello stato d'insolvenza del debitore, la richiesta di condanna dei ricorrenti al  pagamento delle spese di lite laddove la particolare delicatezza e obiettiva incertezza delle questioni di fatto e di diritto trattate in sede di esame della domanda non consenta di ritenere, prima facie, la pretestuosità della stessa. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22981.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2018, n. 29913 https://www.unijuris.it/node/4501

[La suddetta chiave di lettura finalisticamente orientata, così ha sottolineato il tribunale, trova un addentellato argomentativo alla luce del varo del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza,  di imminente entrata in vigore, laddove l'insolvenza prospettica assume rilevanza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 e15, come situazione di pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all'organo di controllo o quella esterna affidata ai creditori istituzionali,. Finalità precipua infatti del nuovo costrutto normativa è il risalto dato a tale condizione di crisi dell'impresa nell'ambito delle misure di allerta (cfr. artt. 12 e ss.), che ha lo scopo di adottare, tempestivamente, strumenti di prevenzione dell'insolvenza e non certo quello di consentire una indiscriminata declaratoria di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) di tutte le imprese che, in una prospettiva anche abbastanza prossima (sei mesi appunto), potrebbero non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: