Tribunale di Reggio Emilia – Revocatoria dei traferimenti immobiliari posti in essere dal debitore in adempimento degli impegni assunti in sede di separazione coniugale: presupposti oggettivi e soggettivi.

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Data di riferimento: 
28/05/2019

Tribunale di Reggio Emilia, Sez. I civ., 28 maggio 2019 – Giud. Stefano Rago.

Azione revocatoria ordinaria – Trasferimento di beni immobili tra ex coniugi – Adempimento di impegno assunto in sede di separazione consensuale omologata – Non intervenuta riconciliazione – Atto da considerarsi a titolo oneroso – Anteriorità del credito dell'attore in revocatoria - Presupposto soggettivo – Mera conoscenza della scientia damni.

Ai fini dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore nei confronti di un atto con cui il debitore abbia trasferito al coniuge la proprietà di due unità immobiliari, in adempimento dell'impegno da lui assunto in tal senso in sede di separazione consensuale omologata, o in sostituzione e ad integrazione dell'obbligo di mantenimento  dello stesso coniuge e dei figli, una tale attribuzione patrimoniale, posta in essere per spirito di sistemazione "solutorio- compensativa" dei rapporti, deve considerarsi aver avuto luogo, a titolo oneroso; ciò, salvo che non sia intervenuta, nel frattempo, una riconciliazione tra i coniugi, o che quell'atto  non abbia  realmente avuto quella finalità, stante che, in tali casi, deve considerarsi quale iniziativa assunta a titolo gratuito [nello specifico, in sede di separazione la moglie si era dicharatata economicamente autosufficiente ed aveva rinunciato a qualsiasi pretesa di mantenimento a condizione che il marito, anche a tacitazione definitiva delle  ragioni da lei dedotte e deducibili, poste alla base  della separazione stessa, si fosse assunto l'impegno di trasferire alla loro figlia un immobile di sua proprietà; al quale obbligo il coniuge, a separazione avvenuta, aveva poi regolarmente ottemperato. In tal caso, essendo il credito  poi azionato in revocatoria  nei suoi confronti sorto in epoca anteriore all'avvenuto trasferimento, il tribunale ha ritenuto che, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse sufficiente la mera consapevolezza da parte sua e della beneficiaria terza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. scientia damni), non rendendosi necessaria che vi fosse da parte del debitore preordinazione (c.d. consilium fraudis), né collusione tra lui e la figlia (c.d. partecipatio o scientia fraudis); quanto alla prova della scientia damni da parte della figlia, il tribunale ha ritenuto che potesse desumersi, per semplice presunzione, dalla sussistenza del vincolo di parentela che rendeva, in quella particolare ipotesi, inverosimile, per la sua peculiarità e tragicità del caso, che la stessa non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente,  la cui genesi, risalente a sette anni prima, risultava dall'essere stato il proprio genitore riconosciuto civilmente e penalmente responsabile della morte del padre del soggetto che a distanza di anni aveva proposto l'azione revocatoria per vedersi riconoscere la somma che il Tribunale e la Corte d'appello gli avevano riconosciuto a titolo di provvisionale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                                                                                                                             

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22486.pdf

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