Corte di Cassazione Sez. Unite (24068/2019) - Piano di riparto dell'attivo fallimentare ex art. 110 L.F. e reclamo al tribunale avverso il provvedimento del G.D.: litisconsorzio necessario e ammissibilità del ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost.

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Data di riferimento: 
26/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 – Pres. Vincenzo  Di Cerbo, Rel. Francesco Antonio  Genovese.

Fallimento e amministrazione straordinaria – Ripartizione dell'attivo tramite progetti periodici – Curatore e commissario straordinario – Piani di riparto parziale – Predisposizione - Reclamabilità avanti al giudice delegato – Decisione della controversia - Reclamo al tribunale – Esperibilità - Decreto di esecutività – Provvedimento decisorio e definitivo - Ricorso straordinario per Cassazione – Eventuale proposizione  - Ammissibilità.

Attivo fallimentare – Ripartizione parziale – Creditore escluso  - Reclami ex artt. 36 e 26 L.F. -  Proposizione - Creditori potenzialmente pregiudicati  - Liticonsorzio necessario – Violazione – Mancata integrazione del contradditorio – Annullamento d'ufficio delle pronunce.

Il decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dalla L. Fall., art. 113, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Principio di diritto) [nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che poteva ritenersi ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione proposto da alcune Pubbliche Amministrazioni avverso il decreto del Tribunale, che decidendo sul reclamo avanzato contro il provvedimento del giudice delegato,  aveva ordinato l'esecuzione del piano di riparto parziale come predisposto dal commissario  straordinario e negato (con decisione, ad avviso delle ricorrenti, da correggersi) l'accantonamento del credito di natura prededucibile da quelle preteso, in ragione del fatto che le stesse non risultavano essere state ammesse al passivo della società in amministrazione straordinaria, essendo il loro asserito credito  interessato ad una opposizione allo stato ancora pendente. Le stesse Sezioni hanno a tal fine sottolineato come esista un principio di "intangibilità" dei riparti dell'attivo eseguiti nel corso delle procedure concorsuali, con la sola eccezione contemplata espressamente dall'art. 114 L.F. di accoglimento delle domande di revocazione (eccezione riprodotta ora esattamente nell'art. 229 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza); ragion per cui le ripartizioni eseguite ai sensi dell'art. 110 L.F., non possono essere più messe in discussione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risevata)

In tema di riparto parziale dell'attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale. (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte di Cassazione, avendo accertato che nel corso dei procedimenti di impugnazione del piano di riparto dell'attivo risultava essersi verificata, sia  in sede di reclamo ex art. 36, avanti al giudice delegato, sia successivamente in sede di reclamo ex art. 26 L.F. avanti al tribunale, una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ha cassato la decisione avanti a sè impugnata e  rimesso la causa avanti al giudice delegato in persona di un diverso giudicante, in quanto ha ritenuto che risultasse anche in tale ambito applicabile il principio secondo il quale, laddove risulti integrata una tale violazione, senza che il primo giudice l'abbia rilevata e abbia  integrato il contradditorio e senza che neppure  il giudice d'appello l'abbia rilevata, rimettendo di conseguenza  la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma,  c.p.c., s'impone l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22474

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: