Corte di Cassazione (15996/2019) – Processo interrotto a seguito di fallimento: decorrenza del termine per la riassunzione ad opera della parte non interessata da quell'evento che abbia fatto domanda di ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
14/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, 14 giugno 2019, n. 15996 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Filippo D'Aquino.

Parte costituita in giudizio - Dichiarazione di fallimento - Automatica interruzione del processo - Parte non colpita dall'evento - Termine per la riassunzione – Decorrenza - Conoscenza legale della intervenuta sentenza – Conoscenza comunque acquisita – Insufficienza.

Fallimento - Riassunzione di processo interrotto - Parte non interessata da quell'evento - Sentenza dichiarativa – Conoscenza legale – Modalità di acquisizione.

Fallimento – Giudizio in corso - Interruzione ipso iure - Parte non fallita – Partecipazione alla procedura fallimentare – Domanda di ammissione al passivo – Deposito - Conoscenza effettiva della pendenza della procedura fallimentare – Decorrenza termine per la riassunzione del processo.

La dichiarazione di fallimento della parte costituita in giudizio determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 L.F., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento ad opera della parte colpita dall'evento stesso. Per effetto di questa causa interruttiva "automatica"del giudizio il termine per la riassunzione del processo, ad opera della parte non colpita dall'evento, si deve ritenere decorra, a termini dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla conoscenza legale della intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, essendo insufficiente una conoscenza di quell'evento comunque acquisita dalla parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La conoscenza legale della intervenuta dichiarazione di fallimento, dalla quale decorre ex art. 43 L.F. il termine per la riassunzione ad opera della parte non interessata da quell'evento di un processo che si sia per tale ragione interrotto, deve essere acquisita dalla stessa per il tramite di una dichiarazione ovvero di una notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede, nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22116.pdf

 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165 https://www.unijuris.it/node/3142 ; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 marzo 2013 n. 5650 https://www.unijuris.it/node/1837 e Corte Costituzionale , 23 luglio 2010, n. 279https://www.unijuris.it/node/1118]

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