Corte di Cassazione (7397/2019) - Amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi: inapplicabilità dell' art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1999 che prevede l'esigibilità differita dell'ICI.

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Data di riferimento: 
03/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria civile, 15 marzo 2019,  n. 7397 – Pres. Giacomo Maria Stalla, Rel. Anna Maria Fasano.

Amministrazione straordinaria per le grandi imprese – Pagamento dell' ICI – Differimento ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999 -  Norma riferita al solo fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa – Possibile applicazione analogica – Esclusione.

In tema di ICI, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha ritenuto che correttamente le Commissioni tributarie provinciale e regionale avevano escluso l'applicabilità all'amministrazione straordinaria di detto articolo, che prevede l'esigibilità differita dell'ICI in quanto dovuta solo dopo la vendita dell'immobile interessato a quel tributo, e ciò in ragione della diversa finalità di quella procedura  rispetto alla procedura fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21545.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: