Corte d'Appello di Bari – Ammissibilità che l'eccezione di prescrizione del credito azionato possa venir sollevata solo in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/11/2018

Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 28 novembre 2018 – Pres. Salvatore Grillo, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Maria Mitola.

Istanza di un creditore – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Prescizione del credito azionato – Eccezione sollevata solo in quella sede – Irrilevanza – Possibile sentenza di revoca – Sussistenza del credito – Presupposto necessario di fallibilità.

Si deve ritenere che laddove venga solo tardivamente, ossia solo nel corso del reclamo ex art. 18 L.F., dedotta la prescrizione del credito indicato dal creditore istante, la dichiarazione di fallimento possa essere ugualmente revocata, non costituendo ostacolo a che una tale eccezione venga proposta il fatto che non sia stata sollevata sin dall'inizio; ciò in quanto la sussistenza del credito, pur avendo la dichiarazione di fallimento ad oggetto diretto solo l'insolvenza e le eventuali circostanze ostative, costituisce comunque un presupposto di fallibilità ed in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno. Tutt'al più la tardività può costituire motivo per la compensazione delle spese relative a quel grado di giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21209.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: