Corte di Cassazione (26003/2018) Condizioni di ammissibilità dell’insinuazione al passivo in via di regresso del fideiussore del debitore principale fallito che ha effettuato un pagamento parziale dopo la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
17/10/2018

Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2018, n. 26003. Pres. Giulia Iofrida, rel. Giuseppe De Marzo.

Fideiussore del debitore fallito - Pagamento parziale del debito - Insinuazione al passivo in via di regresso – Condizioni di ammissibilità.

Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale). (massima ufficiale)

[Vedi anche in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3748]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20924.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: