Tribunale di Udine – Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. e Intesa Sanpaolo: non sono oggetto della cessione le controversie pendenti che riguardino rapporti chiusi prima della cessione. Difetto di legittimazione passiva di Intesa.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Tribunale di Udine, 21 giugno 2018 - dott.  Gianmarco Calienno

Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. – Intesa Sanpaolo – Cessione – Contenzioso pregresso – Rapporti chiusi – Esclusione.

Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. – Intesa Sanpaolo – Cessione – Efficacia verso i terzi.

Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. – Intesa Sanpaolo – Cessione – Giudizi pendenti – Nozione.

Il “contenzioso pregresso”, cui fanno riferimento la Banca Popolare di Vicenza e Intesa Sanpaolo s.p.a.  al punto VII della lett.b dell’art.3.2.1. del contratto di cessione tra di esse stipulato, va circoscritto, ferma restando l’esplicita esclusione conforme alla previsione del citato decreto legge (art.3 1° coma lett.b), a quello relativo a “rapporti negoziali in essere al momento della cessione”. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L’efficacia verso i terzi delle disposizioni del contratto di cessione stipulato da Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a. è esplicitamente prevista dal comma 2 dell'art. 3 del D.L. 99/2017, essendo notoria l’avvenuta pubblicazione da parte della Banca di Italia nel proprio sito internet della notizia della cessione a cui era subordinata tale efficacia. Del resto, la possibilità di individuare e circoscrivere esattamente la passività oggetto di cessione con effetti vincolanti verso terzi è esplicitamente prevista dal 1° comma dell’art. 3 del decreto legge 99/2017 che attribuisce ai commissari liquidatori di cedere al soggetto individuato ai sensi della comma 3 “l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Dal tenore del contratto stesso si desume, dunque, la regola generale secondo cui ogni passività è esclusa a meno che non sia esplicitamente inclusa. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L’esplicito riferimento ai “giudizi” di cui al punto VII della lett.b dell’art.3.2.1. del contratto di cessione stipulato da Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. e Intesa Sanapolo s.p.a. induce a ritenere che le controversie incluse nella cessione siano limitate a quelle “giudiziali”, ossia a quelle pendenti innanzi all’autorità giudiziaria alla data del 26 giugno 2017. [Non essendo sufficienti, invece, la messa in mora o l’eventuale esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio] (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: