Corte di Cassazione (15697/2018) - Azioni revocatorie promosse da una società in amministrazione straordinaria, volte alla dichiarazione di inefficacia di atti costitutivi di diritti di prelazione: principi applicabili.

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Data di riferimento: 
14/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2018 n. 15697 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Mauro Di Marzio.

Società indebitata – Garanzia patrimoniale -  Già esistente insufficienza - Atti costitutivi diritti di prelazione – Aggravamento del pregiudizio per i creditori  -  Azione revocatoria ordinaria - Promozione - Requisito dell'eventus damni – Sussistenza - Mera diminuzione della garanzia patrimoniale – Irrilevanza.

Pegno – Atto costitutivo - Pluralità di debiti garantiti –  Garanzia unitaria -  Revocabilità  del pegno con riferimento ad ogni singolo debito - Sede fallimentare – Disconoscimento della causa prelatizia – Ripristino della  par condicio creditorum.

Nell'azione revocatoria ordinaria [nello specifico, spiegata in sede di opposizione allo stato passivo, da una società in amministrazione straordinaria, in subordine a quella ex art. 67, primo comma, nn. 3 e 4 L.F., e finalizzata al riconoscimento dell'inefficacia di precedenti atti costitutivi di diritti di prelazione, dalla stessa precedentemente posti in essere, che l'opponente pretendeva le fossero riconosciuti], il requisito dell'eventus damni, ovvero del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, si deve ritenere  consista nell'aggravamento della già esistente insufficienza del beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di tale garanzia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo e unico pegno non osta alla revocabilità di detto pegno, ove ne ricorrano le condizioni, anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, in quanto la garanzia si deve ritenere che operi per intero con riguardo a ciascun debito, impedendo al creditore pignoratizio di trattenere l'oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie [nello specifico, pertanto, l'azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, di un atto costitutivo di diritti di prelazione,  volto, quale riflesso di una convenzione interbancaria, a consolidare il passivo di un gruppo di società, si doveva, ad avviso della Corte, ritenere che potesse comportare, avuto riguardo al diverso petitum consistente nel ripristino della par condicio creditorum, il disconoscimento, nei confronti di una società in amministrazione straordinaria facente parte di quel gruppo, della causa prelatizia che alterava lo stato passivo e che la creditrice garantita pretendeva le fosse, viceversa, riconosciuta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2015697.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: