Tribunale di Massa - Improcedibilità delle procedure esecutive in corso nei confronti di debitore ammesso a concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/11/2017

Tribunale di Massa, 23 novembre 2017 – Giudice dell'esecuzione.

Esecuzione mobiliare – Debitore esecutato – Concordato preventivo – Ammissione – Opposizione all'esecuzione – Proposizione – Giudice dell'esecuzione – Dichiarazione di improcedibilità – Svincolo delle somme pignorate.

Laddove, nel corso dell'esecuzione mobiliare promossa da un creditore nei confronti di una società, la debitrice esecutata,  costituendosi in giudizio, proponga opposizione all'esecuzione in forza del disposto dell'art. 168 L.F., per essere la stessa stata ammessa a concordato preventivo, il giudice dell'esecuzione, visto l' art. 184 L.F., dichiara l'improcedibilità della procedura esecutiva  e dispone lo svincolo delle somme pignorate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18993.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: