Tribunale di Trento – Fallimento e reclamo contro gli atti del curatore: termine per l’impugnazione e sua imprescindibile finalità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/11/2017

Tribunale di Trento, 07 novembre 2017 – G. D. Monica Attanasio.

Fallimento – Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Termine perentorio per la proposizione – Decorrenza – Effettiva conoscenza dell’atto da reclamare – Conoscibilità  con l’ordinaria diligenza -  Condizione sufficiente.

Fallimento – Reclamo contro gli atti del curatore – Proponibilità – Pregiudizio subito dal reclamante – Presupposto necessario.

Le esigenze, rispondenti ad un interesse pubblico, di speditezza della proceduta fallimentare nell’interesse dei creditori concorsuali non possono, con riferimento ad un reclamo al giudice delegato ai sensi dell’art. 36 L.F.  per violazione di legge contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori, venir sacrificate facendo decorrere il termine di otto giorni per proporre quella impugnazione da situazioni sostanzialmente ricollegabili alla mera volontà del soggetto ad esso interessato, in quanto si deve al contrario ritenere che quel termine decorra non solo dal momento in cui questi abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto che intende reclamare [nello specifico, un contratto ex art. 104 bis L.F. di affitto dell’azienda di proprietà della società fallita], ma altresì dal momento in cui lo stesso avrebbe potuto averne comunque conoscenza usando l’ordinaria diligenza, ossia, in particolare, proponendo, come avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 90 L.F. una tempestiva istanza di accesso agli atti della procedura. Che il richiedere un minimo di solerzia da parte dell’interessato non comporti alcuna compromissione del di lui diritto di difesa risulta confermato dal  fatto che il disposto dell’art. 26 L.F prevede che il reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, per il quale è previsto un termine perentorio di dieci giorni, non possa, allo scopo di consolidare gli effetti della procedura, più proporsi, a prescindere dalla loro conoscenza o conoscibilità, decorsi novanta giorni dal deposito di detti provvedimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Come da sempre insegnato dalla Suprema Corte in materia di impugnazione delle sentenze ai sensi dell’art. 100 c.p.c., si deve ritenere che, per evitare inutili “sprechi”, anche per quanto concerne il reclamo avverso gli atti del curatore, l’impugnazione non può essere diretta a tutelare l’astratta regolarità dell’attività posta in essere dalla curatela, ma deve essere volta ad eliminare un pregiudizio concreto subito dalla parte reclamante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18569.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: