Corte di Cassazione (26062/2017) – Revocabiltà, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F., del pagamento fatto dal terzo in esecuzione di un contratto autonomo di garanzia.

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Data di riferimento: 
02/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26062 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa - Contratto autonomo di garanzia – Pagamento del terzo garante – Analogia con quello effettuato dal fideiussore - Possibile regresso nei confronti del debitore principale – Revocabilità.

Stante che non v’è traccia di tale esonero nella legislazione vigente, risulta revocabile ex art. 67, secondo comma, L.F., al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi, il pagamento fatto dal terzo che abbia assunto tale obbligo sulla base di un autonomo contratto di garanzia ai sensi dell’art. 1322 c.c. rispetto a quello eseguito dal fideiussore, in quanto, rispetto all’angolo visuale del fallimento [o, come nello specifico, della liquidazione coatta amministrativa] del debitore principale, è proprio il contratto autonomo di garanzia a risultare di maggior peso e incidenza  per la massa dei creditori insinuati, posto che lo stesso, in quanto sostanzialmente effettuato dal  debitore per mezzo del terzo, assicura al garante che ha pagato un regresso assai più agevole di quello del fideiussore in quanto svincolato (salvo che ricorrano, nel concreto della fattispecie, gli estremi della exceptio doli generalis) dalle vicende inerenti al rapporto garantito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2026062.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: