Trib. di Pisa - Pontedera - Intermediazione finanziaria - Elevato profilo di rischio ed obblighi informativi specifici.

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Data di riferimento: 
13/10/2008

Tribunale di Pisa, Sez. distaccata di Pontedera, 13 ottobre 2008 - Est. Modena.
Segnalazione dell'Avv. Pierluigi Parrini

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Informazione circa le specifiche caratteristiche del titolo negoziato - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Elevato profilo di rischio dell'investitore - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Persistenza per tutta la durata del rapporto - Sussistenza.

L'intermediario deve sempre illustrare al cliente le specifiche caratteristiche del titolo e la sua rischiosità indicandone il rating e ciò anche nel caso in cui l'operazione sia adeguata al profilo di rischio dell'investitore. (fb)

La spontaneità dell'iniziativa del cliente non esonera l'intermediario dal rispetto degli obblighi informativi, i quali non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato di acquisto di un determinato titolo; in questo caso l'intermediario ha, infatti, l'obbligo di illustrare pregi e difetti del tipo di investimento, oltre che di astenersi dal dare corso all'operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (fb)

L'obbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento, al momento dell'acquisto dei titoli; tale obbligo persiste durante tutto il rapporto di deposito e custodia. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]