Corte di Cassazione (10876/2016) – Liquidazione del compenso professionale a favore del difensore d’ufficio che aveva assistito una società fallita nel corso di una causa risarcitoria.

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Data di riferimento: 
25/05/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 25 maggio 2016 n. 10876 - Pres. Bucciante, Rel. Giusti.

 

Fallimento –  Azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. – Società ammessa al gratuito patrocinio – Art. 114 del T.U. sulle spese di giustizia – Compenso del difensore – Determinazione a norma del codice di procedura civile – Derogabilità.

 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore d’ufficio il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha, quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso (nello specifico la Corte, decidendo dell’opposizione ex art. 170 proposta dal difensore d’ufficio di una società fallita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’ art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia -, avverso la decisione di rito del giudice di merito  che aveva liquidato le sue spettanze per l’attività svolta, anziché, come da lui richiesto,  sulla base del “disputatum”, ponendo a base del computo un valore della causa indeterminabile medio ridotto della metà ex artt.  82 e 130 di detto T.U., ha rigettato  il ricorso, giudicando improponibile il valore della causa, come prospettato dall’opponente, in considerazione del fatto che la stessa concerneva una domanda risarcitoria ex art. 2497 c.c. nei confronti di una società in amministrazione straordinaria, inevitabilmente destinata alla declaratoria di improcedibilità e/o di inammissibilità). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160531114808.PDF

 

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