Tribunale di Pescara - Amministrazione straordinaria e crediti relativi ai rapporti in corso di esecuzione.

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Data di riferimento: 
15/02/2009

Tribunale di Pescara 15 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti - Finalità - Facoltà di subentro del commissario - Diritto del contraente al risarcimento del danno - Esclusione.

In mancanza di subentro nel rapporto da parte del commissario straordinario, che ha invece manifestato la propria volontà di scioglimento dal contratto, nessun diritto può essere riconosciuto al contraente in bonis a titolo di risarcimento per inadempimento della clausola relativa ai livelli minimi di fornitura; deve essere infatti condivisa l'interpretazione secondo la quale l'art. 50 d.lgs. n. 270/1999 prevede la continuazione dei contratti preesistenti l'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro, per cui la continuazione di una precedente fornitura dopo la dichiarazione d'insolvenza, non accompagnata da una espressa dichiarazione da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]