Corte d'Appello di Ancona – Esame del giudice al fine dell'accertamento dello stato d'insolvenza di una società in liquidazione.

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Data di riferimento: 
11/12/2014

 

Corte d’Appello di Ancona 11 dicembre 2014 – Pres. Est. Formiconi.

 

Fallimento di società in liquidazione – Riscontro del giudice – Accertamento dell'incapacità di estinguere le obbligazioni – Protesti e pignoramenti – Non necessità della sussistenza.

 

Fallimento di società in liquidazione – Decisione del giudice – Esame complessivo – Indicazione degli elementi su cui si basa la propria valutazione.

 

Ai sensi dell’art. 5 L.F., lo  stato di insolvenza di una società in liquidazione, non proponendosi la stessa di restare sul mercato,  è riscontrabile dal giudice qualora, sulla base dei dati di bilancio esposti non appaia  dotata di un attivo tale da consentirle di estinguere le obbligazioni ed i  beni facenti parte del patrimonio societario non siano idonei a coprire le passività risultanti. Lo stato di insolvenza dell’imprenditore è pertanto configurabile anche in assenza di riscontri circa la sussistenza di protesti e pignoramenti, posto che è l’incapacità del debitore a fronteggiare le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori in cui si manifesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai fini di una corretta decisione è sufficiente che il giudice, dopo aver vagliato nel loro complesso tutte le risultanze e le argomentazioni prospettate, senza la necessità di effettuarne una valutazione analitica e  senza la necessità di confutare specificatamente i  singoli reclami,  indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo giudizio e  precisi l’iter seguito nella propria valutazione, implicitamente così disattendendo quelle con essa incompatibili (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]