Corte d’Appello di Roma – Dichiarazione dello stato di insolvenza richiedibile direttamente dal Commissario liquidatore senza ministero di difensore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/12/2014

Corte d’Appello di Roma, 10 dicembre 2014 – Pres. C. Maffei - Est. L.F.A. Mancuso.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Commissario liquidatore –  Assistenza tecnica di un difensore –  Non necessità.

Il Commissario liquidatore di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’impresa (artt. 195, 202 L.F.), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanza di fallimento essere proposte anche personalmente, né deve essere autorizzato dall’autorità governativa. In assenza di una contraria disposizione normativa sul punto, si deve ritenere che valga la regola della libertà dell’organo di autodeterminarsi nell’ambito della propria competenza (Richiama Cass. Civ., Sez. I, 10.10.1992, n. 11085). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: