Tribunale di Pescara - Fallimento e prova dei crediti della banca.

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Data di riferimento: 
18/04/2008

Tribunale di Pescara 18 aprile 2008 - Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Prova del credito - Contratti - Forma scritta ad substantiam e ad probationem - Data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Prova del credito - Rapporti bancari - Estratti conto - Data certa anteriore al fallimento - Necessità.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Rapporti bancari di durata - Prova dei relativi crediti - Prova dello svolgimento del conto - Necessità.

Ai fini dell'ammissione del credito al passivo, non sono opponibili al fallimento, e non devono pertanto essere ammessi, i crediti fondati su scritture private relative a negozi per i quali la legge prevede la forma scritta ad substantiam o ad probationem che non siano munite di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, a meno che la prova dell'anteriorità non venga aliunde acquisita (fattispecie relativa a contratti bancari). (fb)

Poiché per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari la legge prescrive, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, non può essere ammesso al passivo il credito della banca fondato su rapporti i cui contratti non siano muniti di data certa anteriore al fallimento, essendo peraltro a tal fine insufficiente la produzione degli estratti conto in quanto formati dalla stessa banca, che non ha fornito la prova della comunicazione di essi al cliente e che siano privi di data certa. (fb)

In sede fallimentare, la prova dello svolgimento dei rapporti bancari di durata e dell'entità dei relativi crediti a favore della banca non può rinvenirsi soltanto negli estratti conto o nelle risultanze contabili interne alla banca, dovendo essere invece fornita la piena prova del credito mediante la documentazione relativa allo svolgimento del conto. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]