Tribunale di Roma - Pagamenti nei termini d’uso e consuetudine al pagamento tardivo. Legittimità costituzionale dell’esenzione ad hoc da revocatoria ex art. 1, co. 3, d.l. 80/2008.

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Data di riferimento: 
07/01/2014

Tribunale di Roma 7 gennaio 2014 – Giudice monocratico Marco Vannucci.

 Art. 67, co. 3, L.F. - Esenzione da revocatoria fallimentare per pagamenti effettuati nei termini d’uso - Pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza delle fatture - Consuetudine tra le parti al pagamento tardivo - Rilevanza – Esclusione della revocatoria. 

 Art. 1, co. 3, d.l. 80/2008 - Esenzione ad hoc da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da Alitalia LAI S.p.A. dopo concessione del c.d. “prestito-ponte” - Questione legittimità costituzionale - Infondata - Intervento legislativo - Ragionevole - Non arbitrario.

 Per pagamenti nei termini d’uso, ai fini della esenzione da revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), si debbono intendere gli atti solutori eseguiti, seppur con ritardo, anche notevole, rispetto alla scadenza delle fatture, secondo una tempistica sostanzialmente conforme e omogenea a quella invalsa tra le parti sulla base di una sedimentata consuetudine al pagamento tardivo.(Daniele Casciano – Riproduzione riservata)

  E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma terzo del d.l. 80/2008, per asserita violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare, l’equiparazione degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere da Alitalia – Linee aeree italiane S.p.a. a far data dall’ entrata in vigore del decreto legge medesimo, a quelli di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. ,stanti la rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e l’assoluta urgenza dell’intervento assunto, con tale decreto legge, dal legislatore a tutela di detti interessi, non presentando tale scelta margini di arbitrarietà e di irragionevolezza. (Daniele Casciano – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]