T. Lecco- Int. f.- Non contestazione degli estratti di conto corrente con riepilogo delle operazioni di switch.

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Data di riferimento: 
20/07/2012

Tribunale Lecco, 20 luglio 2012 - - Est. Alessandra Cucuzza.

Intermediazione finanziaria - Susseguirsi di operazioni di investimento e di disinvestimento - Ricezione non contestata degli estratti di conto corrente con riepilogo delle somme relative alle operazioni - Incompatibilità con il disconoscimento delle sottoscrizioni degli ordini di negoziazione.

Intermediazione finanziaria - Requisito della forma scritta del contratto quadro - Applicazione ai singoli ordini di negoziazione - Esclusione.

La ricezione, non contestata nel corso degli anni, degli estratti di conto corrente bancario riportanti il riepilogo delle somme di danaro derivanti dagli investimenti e dai disinvestimenti (c.d. switch) è incompatibile con il successivo disconoscimento delle sottoscrizioni aventi ad oggetto gli ordini di acquisto e di vendita. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

La prescrizione di forma scritta, a pena di nullità, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell'art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita in via esclusiva al c.d. contratto quadro e non, invece, ai singoli ordini di acquisto o vendita, che ne costituiscono solamente il momento esecutivo. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]