Cass.- Int.f.- Illecito del promotore, responsabilità dell'intermediario preponente e nesso di occasionalità necessaria

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/01/2011

Cassazione civile , 25 gennaio 2011, n. 1741 - Pres. Amatucci - Est. Adelaide Amendola .

Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Limitazione alle sole negoziazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari del preponente - Esclusione.

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli. (massima ufficiale)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte di Cassazione 25 gennaio 2011.pdf197.51 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]