Art. 251 - Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale., Art. 237 - Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Corte di Cassazione (21846/2017) – Riapertura del fallimento ed inefficacia nei confronti dei creditori dei debiti assunti dal fallito nella fase iniziale di quella procedura, da considerarsi unitaria.

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 20 settembre 2017 n. 21846 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Concordato fallimentare - Risoluzione e annullamento – Riapertura del fallimento – Fenomeno di reviviscenza – Unitarietà della procedura – Debiti contratti dal fallito nel corso della fase iniziale – Fase successiva – Inefficacia ex art. 44 L.F. di quei debiti nei confronti dei creditori – Ammissione al passivo - Esclusione.

Data di riferimento: 
20/09/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]