Art. 249 - Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale., Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Concordato fallimentare: facoltà riconosciuta ai creditori irreperibili di poter riscuotere quanto a loro promesso dal creditore concordante nel termine di dieci anni dall'omologa.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 17 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice delegato Fabrizio Di Sano.

Concordato fallimentare – Esecuzione – Riparto dell'attivo – Somme spettanti ai creditori irreperibili – Disposizioni applicabili in tal caso - Art. 117, comma 4, L. fall. – Esclusione – Applicazione del disposto dell'art. 136. secondo comma, L.F. - Deposito da decidersi dal Giudice delegato – Modalità e conseguenze – Esigibilità nei dieci anni dall'omologa.

Data di riferimento: 
17/12/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]