Art. 247 - Reclamo., Art. 136. - Esecuzione del concordato.

Corte di Cassazione (35298/2022) – All'omologazione del concordato fallimentare non consegue sempre imprescindibilmente il trasferimento dei beni all'assuntore ma, per stabilire quando si verifica, occorre interpretarne il contenuto.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 novembre 2022, n. 35298 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Concordato fallimentare – Omologazione – Effetto - Trasferimento automatico sempre dei beni all’assuntore – Esclusione – Momento in cui interviene - Interpretazione della proposta e del provvedimento del tribunale che ne consegue – Necessità – Valutazione correttamente e adeguatamente motivata - Censurabilità in cassazione – Esclusione - Limiti della possibilità di proporre un tale reclamo.

Data di riferimento: 
30/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]