Art. 235 - Decreto di chiusura., Art. 101. - Domande tardive di crediti.

Tribunale di Vicenza - Chiusura del fallimento e mancata interruzione del processo.

Tribunale di Vicenza, 2 marzo 2009 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Chiusura - Processi pendenti - Effetti - Improcebilità - Sussistenza.

La chiusura del fallimento, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo pendente, determina l'inutilità dell'accertamento del diritto al concorso nei confronti della inesistente massa dei creditori e la dichiarazione di improcedibilità della relativa domanda per cessazione della materia del contendere. (gl) (riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
02/03/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]