Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 19/05/2022 - 16:05Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.
Fallimento - Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.
Data di riferimento:
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]