Art. 232 - Ripartizione finale., Art. 2. - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

Corte di Cassazione (5618/2020) – Incameramento da parte dello Stato ai sensi della disciplina denominata “Fondo unico di giustizia” delle somme non potute assegnare da parte della procedura fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez.I civ., 28 febbraio 2020, n. 5618 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Riparto – Creditori irreperibili o non presentatisi - Somme non riscosse – Art. 117, terzo comma, L.F., versione anteriore alla riforma 2006 - Deposito presso istituto designato –Incameramento da parte dello Stato ex L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2 – Somme non nella disponibilità della procedura e del fallito.

Data di riferimento: 
28/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]