Art. 231 - Rendiconto del curatore., azione di responsabilità

Corte di Cassazione (5129/2022) – Fallimento: il curatore, che venendo meno ai suoi doveri, abbia esposto la massa ad un rischio di danno anche solo “potenziale” non può pretendere che il suo rendiconto venga approvato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5129 – Pres. Andrea Scaldaferi, Rel. Aldo Cennicola.

Fallimento – Curatore cessato dalla carica – Comportamento tenuto non conforme ai suoi doveri – Rischio potenziale del verificarsi di un danno per la massa – Rilevanza – Conseguenza – Giustificata mancata approvazione del di lui rendiconto – Danno evitato grazie a una iniziativa del suo successore - Ininfluenza.

Data di riferimento: 
16/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Terni – Fallimento: modalità e finalità dell'impugnazione del rendiconto per atti di mala gestio posti in essere dal curatore. La derelictio di beni, attuata ex art. 104 ter L.F. libera il curatore dal dovere di occuparsi della manutenzione.

Tribunale di Terni, Ufficio Fallimentare, 07 giugno 2021 (data della pronuncia) – Pres. Alberto Caprioli, Rel. Alessandro Nastri, Giud. Luciana. 

Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazioni – Atti di mala gestio – G.D.  - Rimessione al collegio – Udienza di discussione – Concretezza e specificità delle accuse – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
07/06/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]