Tribunale di Pesaro – In presenza di contestazioni, laddove il curatore nel corso della sua gestione risulti essere incorso nella violazione dell'art. 111 L.F., il rendiconto dallo stesso approntato non può essere approvato.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 10/12/2022 - 15:04Tribunale di Pesaro, Sez. Fallimentare, 17 giugno 2022 – Pres. Davide Storti, Rel. Lorenzo Pini, Giud. Flavia Mazzini.
Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazione dei creditori – Violazione dell’art. 111 L. F. ad opera del curatore – Sussistenza – Udienza di convalida – Necessaria mancata approvazione.
Data di riferimento:
17/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]