Art. 223 - Conti speciali., Art. 230 - Pagamento ai creditori.

Tribunale di Bergamo – Fallimento: il credito del professionista che ha assistito la fallita nella procedura concordataria non rientra tra le spese generali di cui deve farsi carico proporzionalmente anche il creditore ipotecario.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuz. forzate, 14 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Laura De Simone.

Fallimento – Liquidazione di bene ipotecato – Spese prededucibili di procedura – Imputazione proporzionale anche al creditore ipotecario – Precedente concordato preventivo - Credito dei professionisti che hanno assistito il debitore – Prededucibilità anche di quella spesa – Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/05/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]