Tribunale di Milano – Liquidazione dei beni: in sede di riparto parziale il difensore del sovraindebitato e dell'OCC devono essere soddisfatti in modo antergato rispetto al creditore fondiario.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 28/06/2022 - 16:23Tribunale di Milano, Sez. Fall. II civ., 26 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Rossetti, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Vincenza Agnese.
Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Riparto parziale – Applicabilità per analogia dell'art. 111 ter L.F. - Soddisfazione di crediti prededucibili – Compenso del difensore del sovraindebitato e dell'OCC – Antergazione rispetto alla soddisfazione del credito ipotecario – Fondamento.
Data di riferimento:
26/05/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]