Art. 222 - Disciplina dei crediti prededucibili., Art. 56. - Compensazione in sede di fallimento.

Corte di Cassazione (10869/2020) – Il credito da equo indennizzo spettante all'affittuario di un'azienda della fallita a seguito dell'esercizio del recesso da parte del curatore non è compensabile col controcredito per canoni pregressi.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10869 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.

Affitto d'azienda - Fallimento del concedente – Curatore – Esercizio del diritto di recesso - Credito da equo indennizzo ex art. 79 L.F. spettante all'affittuario – Prededucibilità - Compensazione ex art. 56 L.F. con debiti  per canoni pregressi non pagati– Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
08/06/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]