Corte di Cassazione – Ammissione al passivo fallimentare del credito fondiario: non idoneità all’interruzione della prescrizione della garanzia nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato.
Inserito da Francesco Gabassi il Dom, 14/08/2016 - 09:50Corte di Cassazione, Sez. III civ., 07 luglio 2016 n. 13940 - Pres. Vivaldi, Rel. Barreca.
Fallimento – Credito fondiario - Domanda di ammissione al passivo - Sede di verifica – Accertamento dell’esistenza del credito e della garanzia ipotecaria - Sede di reparto – Sussistenza del bene ipotecato nell’attivo fallimentare – Requisito necessario per il riconoscimento del privilegio.
Data di riferimento:
07/07/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]