Art. 214 - Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco., Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Corte di Cassazione (5508/2021) – Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita forzata del bene ipotecato, partecipa da privilegiato alla ripartizione del ricavato anche se la vicenda traslativa non risulti annotata.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 febbraio 2021, n. 5508 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Paolo Porreca,

Esecuzione immobiliare – Vendita di bene ipotecato – Successiva cessione del credito ipotecario Distribuzione della somma ricavata - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione della vicenda traslativa - Necessità - Esclusione -  Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
26/02/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]