Art. 211 - Esercizio dell'impresa del debitore., Art. 26. - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Tribunale di Trento – Liquidazione come regola generale della procedura fallimentare. Possibilità di sospenderla temporaneamente ed eccezionalmente, con decisione motivata, solo in presenza di specifici presupposti.

Tribunale di  Trento, 23 ottobre 2017 – Pres. Guglielmo Avolio, Rel. Benedetto Sieff, Giud. Adriana De Tommaso.

Procedura fallimentare -  Liquidazione dell’attivo – Tempi rapidi – Principio cardine – Sospensione temporanea – Scelta eccezionale – Possibile danno grave – Assenza di pregiudizio per i creditori - Presupposti necessari.

Data di riferimento: 
23/10/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]