Tribunale di Trento – Liquidazione come regola generale della procedura fallimentare. Possibilità di sospenderla temporaneamente ed eccezionalmente, con decisione motivata, solo in presenza di specifici presupposti.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 13/02/2018 - 15:59Tribunale di Trento, 23 ottobre 2017 – Pres. Guglielmo Avolio, Rel. Benedetto Sieff, Giud. Adriana De Tommaso.
Procedura fallimentare - Liquidazione dell’attivo – Tempi rapidi – Principio cardine – Sospensione temporanea – Scelta eccezionale – Possibile danno grave – Assenza di pregiudizio per i creditori - Presupposti necessari.
Data di riferimento:
23/10/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]