Tribunale di Milano - Smaltimento di rifiuti: il curatore di regola non è responsabile dello smaltimento dei rifiuti né destinatario degli obblighi ripristinatori di cui all’art. 192, comma 3, TUA.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 13/07/2017 - 17:34Tribunale di Milano, 08 Giugno 2017. Rel. Filippo D'Aquino.
Smaltimento di rifiuti – Responsabilità del curatore del fallimento – Esclusione – Obblighi del curatore di ripristino di cui all’art. 192, comma 3, TUA. – Esclusione
Data di riferimento:
08/06/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]