Tribunale di Vicenza - Cessazione del rapporto di lavoro dopo il fallimento quale causa di non imputabilità dell’ultraritardo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 16/01/2013 - 20:37Tribunale Vicenza, 24 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Domanda tardiva - Ultratardiva - Credito di lavoro - Decorrenza del termine annuale ex art. 101 l.f. - Cessazione del rapporto di lavoro dopo il fallimento - Causa di non imputabilità dell'ultraritardo - Sussistenza.
Data di riferimento:
24/09/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]