Corte di Cassazione (21695/2018) - Fallimento e presupposto della facoltà per il creditore di scogliersi dai rapporti pendenti.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 15/10/2018 - 10:20Corte di Cassazione, Sez. VI – Sottos. 1, 06 settembre 2018 n. 21695 – Pres. Rel.Andrea Scaldaferri.
Fallimento - Contratto non compiutamente eseguito – Curatore – Facoltà di scioglimento – Presupposto.
La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, prevista dall'art. 72 L.F., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Data di riferimento:
06/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]