Tribunale di Padova – Fallimento: le rimesse bancarie effettuate in periodo sospetto su un conto corrente “congelato” non sono soggette alla esenzione e alla limitazione della revocabilità ai sensi degli artt. 67, terzo comma lettera b) e 70 L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 04/11/2021 - 10:11Tribunale Ordinario di Padova, Sez. II civ., 07 ottobre 2021 – Giud. Margherita Longhi.
Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie su conto corrente “congelato” – Revocabilità di tutte quelle effettuate a far tempo dal congelamento – Inapplicabilità degli artt. 67, terzo comma, lettera b) e 70 L.F. - Fondamento.
Data di riferimento:
07/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]