Corte di Cassazione (4244/2020) – Inefficacia della cessione di crediti posta in essere dal soggetto poi fallito in adempimento di un'obbligazione di pagamento ed inapplicabilità dell’art. 2901 co. 3 in sede fallimentare.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/11/2020 - 09:51Corte di Cassazione, Sez. III civ., 19 febbraio 2020, n. 4244 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Augusto Tatangelo.
Soggetto poi dichiarato fallito – Obbligazione di pagamento – Adempimento mediante cessione di crediti – Revocabilità - Atto da considerarsi discrezionale - Inapplicabilità dell'esenzione ex art. 2901, terzo comma, c.c..
Data di riferimento:
19/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]