Art. 161 - Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto., Art. 96 - Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo: in sede di riparto il fideiussore che, ad omologazione avvenuta, ha soddisfatto parzialmente il creditore garantito non può essere pagato in regresso prima che quello non risulti soddisfatto totalmente.

Tribunale Ordinario di Ravenna, 24 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Mariapia Parisi, Rel. Paolo Gilotta, Giud. Alessia Vicini.

Concordato preventivo – Omologazione – Fideiussore del debitore – Avvenuta escussione della garanzia – Pagamento parziale del creditore garantito – Sede di riparto - Esercizio del regresso da parte del garante - Precedenza nel pagamento - Esclusione – Diritto di essere pagato solo ad integrale soddisfacimento del garantito avvenuta.

Data di riferimento: 
24/01/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]