Art. 154 - Crediti pecuniari., Art. 268 - Liquidazione controllata.

Tribunale di Busto Arsizio - Nella liquidazione controllata tra i debiti concorsuali devono essere ricomprese anche le obbligazioni derivanti da un rapporto di mutuo stipulato in epoca anteriore al deposito della domanda.

Tribunale Busto Arsizio, 01 Marzo 2024. Pres. Lualdi. Est. Tosi.

Liquidazione Controllata – Obbligazioni derivanti da mutuo anteriore alla presentazione della domanda – Scadenza alla data di apertura della procedura – Art. 154 CCII co. 2 – Applicabilità.

Data di riferimento: 
01/03/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Bologna - Anche alla liquidazione controllata si applica il principio di cui all’art. 154 CCII per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della liquidazione.

Trib. Bologna, 17 ottobre 2023, Pres. Guernelli, Est. Mirabelli

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Domanda tardiva di ammissione al passivo – Applicabilità del principio di cui all’art. 154 CCII – Sussistenza.

Data di riferimento: 
17/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]