Tribunale di Rimini – Fallimento: inammissibilità del riconoscimento ai creditori di interessi commerciali.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 28/10/2016 - 11:55
Tribunale di Rimini 02 febbraio 2015 - Presd. Talia, Est. Bernardi
Procedure concorsuale – Art.1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 – Debiti oggetto della procedura - Interessi sulle transazioni commerciali – Inapplicabilità sin dall’origine – Inapplicabilità dal solo momento della declaratoria fallimentare - Limitazione non prevista - Necessario rispetto del dato letterale.
Data di riferimento:
02/02/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]