Art. 154 - Crediti pecuniari., Art. 93. - Domanda di ammissione al passivo.

Tribunale di Rimini – Fallimento: inammissibilità del riconoscimento ai creditori di interessi commerciali.

 

Tribunale di Rimini 02 febbraio 2015 - Presd. Talia, Est. Bernardi

 

Procedure concorsuale – Art.1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 –  Debiti oggetto della procedura - Interessi sulle transazioni commerciali – Inapplicabilità sin dall’origine – Inapplicabilità dal solo momento della declaratoria fallimentare - Limitazione non prevista - Necessario rispetto del dato letterale.

 

Data di riferimento: 
02/02/2015
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Pagine