Art. 152 - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili., Art. 111-ter. - Conti speciali.

Corte di Cassazione (5049/2022) – Revoca del pagamento eseguito dal debitore poi fallito in favore del creditore pignoratizio e diritto di questi di insinuare al passivo il suo credito con il medesimo privilegio.

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 06 febbraio 2022, n. 5049 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Maria Acierno.

Fallimento – Periodo sospetto - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito al creditore pignoratizio - Precedente vendita del bene pignorato – Utilizzo del ricavato - Azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. - Curatore – Esperimento possibile.

Data di riferimento: 
06/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]